Una semplificazione fiscale strutturale per il Terzo Settore
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il legislatore introduce un regime forfetario specificamente dedicato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS. Si tratta del regime previsto dall’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017, una misura di favore che rappresenta, per molti enti di piccole e medie dimensioni, una concreta opportunità di semplificazione sotto il profilo delle imposte dirette, dell’IVA e degli adempimenti contabili.
A differenza del regime forfetario disciplinato dall’articolo 80 CTS, riservato agli ETS non commerciali in via generale, il regime dell’articolo 86 presenta una connotazione soggettiva molto precisa: è accessibile esclusivamente alle APS e alle ODV, indipendentemente dalla loro qualificazione fiscale come enti commerciali o non commerciali, purché regolarmente iscritte nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per accedere al regime, l’ente deve aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, soglia che deve essere ragguagliata ad anno in caso di esercizio di durata inferiore. Nel calcolo del limite rientrano i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale esercitate con modalità commerciali, i proventi delle attività diverse e, laddove assumano rilevanza reddituale secondo le ordinarie regole fiscali, i proventi derivanti da raccolta fondi continuativa di natura commerciale. Restano invece esclusi i contributi istituzionali, le erogazioni liberali, i proventi decommercializzati e le entrate che non assumono natura commerciale.
Il meccanismo di determinazione del reddito imponibile è estremamente lineare. Per le ODV, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività pari all’1%; per le APS, la percentuale è fissata al 3%. Il legislatore, in sostanza, presume forfetariamente una marginalità minima, eliminando la necessità di una ricostruzione analitica dei costi fiscalmente deducibili, degli ammortamenti e delle altre componenti negative di reddito. Restano tuttavia assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie i componenti positivi straordinari, quali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari, in quanto non riconducibili alla nozione di ricavo oggetto di forfetizzazione.
La portata innovativa del regime non si esaurisce però nella determinazione del reddito. Sul piano operativo, l’articolo 86 CTS introduce una semplificazione contabile e amministrativa di ampia portata. Gli enti che optano per questo regime beneficiano infatti di rilevanti esoneri in materia di tenuta delle scritture fiscali, gestione IVA, certificazione dei corrispettivi e adempimenti dichiarativi periodici. Sul versante dell’imposta sul valore aggiunto, il regime ricalca in larga misura l’impianto del forfetario previsto per le persone fisiche: l’ente non addebita IVA sulle operazioni attive, non esercita il diritto alla detrazione sugli acquisti ed è esonerato dalla generalità degli obblighi di liquidazione, registrazione e dichiarazione. Rimangono ferme, naturalmente, le regole ordinarie nei casi in cui l’ente sia debitore d’imposta, come avviene in specifiche operazioni intracomunitarie o in presenza di servizi ricevuti da soggetti esteri.
Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dall’esclusione dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), con conseguente riduzione del carico dichiarativo e degli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale di tipo statistico-comparativo.
Occorre infine ricordare che l’adozione del regime comporta anche specifiche regole di raccordo in entrata e in uscita, riguardanti la gestione dei componenti reddituali rinviati, delle perdite fiscali pregresse e della rettifica della detrazione IVA, aspetti che richiedono particolare attenzione in fase di pianificazione fiscale.
Nel complesso, il regime forfetario dell’articolo 86 CTS rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma fiscale del Terzo Settore: uno strumento che, se correttamente valutato e applicato, può alleggerire in modo significativo il peso amministrativo sugli enti, favorendo una gestione più semplice, sostenibile e coerente con la loro finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.
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Tips & Tricks dal commercialista – Gianni Catamo
in collaborazione con RUDI – Risorse Umane Dirette e IndiretteGianni Catamo