dott. Gianni Catamo
Dal 2026 cambiano le regole fiscali: cosa devono sapere davvero gli ETS
Chi lavora nel Terzo Settore sa bene che la gestione amministrativa può diventare complessa. Norme fiscali, rendicontazioni, obblighi contabili: spesso il rischio è che la burocrazia sottragga tempo ed energie alla missione sociale.
Proprio per questo vale la pena fermarsi qualche minuto a leggere ciò che sta cambiando.
A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, entrerà infatti in vigore il regime forfetario previsto dall’articolo 80 del Codice del Terzo Settore: una novità che molti enti potrebbero trovare estremamente utile per semplificare la propria gestione fiscale.
Non è una modifica marginale. Per alcune organizzazioni può significare meno complessità contabile e maggiore prevedibilità nella tassazione.
A chi interessa davvero questa novità
Il regime riguarda gli Enti del Terzo Settore non commerciali che svolgono anche attività economiche.
Parliamo quindi di realtà molto diffuse nel panorama associativo italiano:
- associazioni che organizzano attività formative
- enti culturali che svolgono servizi o eventi a pagamento
- organizzazioni che vendono prodotti solidali
- enti che gestiscono servizi educativi o sociali.
In tutti questi casi l’ente continua a essere non commerciale, ma può avere una componente economica necessaria per sostenere le proprie attività.
Il nuovo regime nasce proprio per questi casi: quando l’attività commerciale esiste ma non è prevalente rispetto alla missione sociale.
L’idea alla base del regime
Il principio è semplice.
Invece di ricostruire in modo analitico tutti i costi sostenuti, il reddito imponibile viene determinato applicando una percentuale ai ricavi commerciali.
Si tratta quindi di un meccanismo forfetario, pensato per rendere la gestione fiscale più semplice.
È importante ricordare però un aspetto fondamentale:
il regime riguarda solo le imposte dirette.
Per quanto riguarda l’IVA, continuano ad applicarsi le regole ordinarie previste dal DPR 633/1972.
Come si calcola il reddito
Il reddito imponibile si determina partendo dai ricavi derivanti dalle attività commerciali.
Si considerano in particolare:
- le attività di interesse generale svolte con modalità commerciale (art. 5 CTS)
- le attività diverse (art. 6 CTS).
Su questi ricavi si applicano specifici coefficienti di redditività stabiliti dalla normativa.
I coefficienti previsti dalla legge
Le percentuali cambiano in base alla tipologia di attività e al volume dei ricavi.
Prestazioni di servizi
- fino a 130.000 € → coefficiente 7%
- da 130.001 a 300.000 € → 10%
- oltre 300.000 € → 17%
Altre attività (vendita di beni o attività produttive)
- fino a 130.000 € → 5%
- da 130.001 a 300.000 € → 7%
- oltre 300.000 € → 14%
Se l’ente svolge più attività, si considera quella prevalente.
In assenza di una separazione contabile dei ricavi, la normativa presume prevalenti le prestazioni di servizi.
Alcuni ricavi da non dimenticare
Nel calcolo rientrano anche i proventi da raccolta fondi continuativa quando assumono natura commerciale secondo i criteri del TUIR.
È quindi importante che gli enti valutino attentamente la classificazione delle proprie attività.
Componenti che non rientrano nel forfetario
Alcune componenti positive devono comunque essere aggiunte al reddito perché non possono essere forfetizzate.
Tra queste troviamo:
- plusvalenze patrimoniali
- sopravvenienze attive
- dividendi e interessi
- proventi immobiliari.
Come si sceglie il regime
Il regime non è automatico.
L’ente deve esercitare l’opzione all’interno della dichiarazione dei redditi.
Una volta scelta, l’opzione ha una durata minima di tre anni e rimane valida fino a eventuale revoca.
Per gli enti che iniziano una nuova attività commerciale, l’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione di inizio attività IVA.
Un dettaglio importante per molti enti
Gli ETS che scelgono questo regime sono esclusi dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).
Questa esclusione si applicherà dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Perché questo articolo merita attenzione
Molti enti del Terzo Settore stanno sviluppando modelli economici più strutturati: servizi, formazione, attività culturali, iniziative educative.
Capire quale regime fiscale applicare può fare una differenza significativa nel tempo.
Il regime forfetario dell’art. 80 non è necessariamente la scelta giusta per tutti, ma per molte organizzazioni può rappresentare una semplificazione importante nella gestione fiscale.
Nel prossimo articolo
Nella seconda puntata della rubrica Tips & Tricks dal commercialista analizzeremo un regime ancora più semplificato previsto dal Codice del Terzo Settore.
Si tratta del regime dell’art. 86, dedicato esclusivamente a Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Un sistema che riduce il reddito imponibile a una percentuale minima e che introduce semplificazioni molto rilevanti anche sul fronte IVA.
Rubrica realizzata con il contributo del commercialista Gianni Catamo
per il Blog di RUDI – Risorse Umane Dirette e Indirette